1. Il comma 4 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e di candidate, presentati secondo un determinato ordine in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi del totale; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. La lista è formata da un numero complessivo di candidati e di candidate non inferiore ad un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.
4-bis. Sono dichiarate inammissibili le liste che non rispettano i requisiti previsti dal comma 4, relativi all'alternanza e alla rappresentanza di genere».